23 Ottobre 2014

CIRCOLARE N.164-14 - NOTE ANTIRICICLAGGIO - PEC STUDI PROFESSIONALI

Palermo 23 ottobre 2014  

Prot.n.2930/14

Circolare n. 164/14

 

A TUTTI GLI ISCRITTI NELL’ALBO E NELL’ELENCO SPECIALE

LORO SEDI

             

Cari Colleghe e Colleghi,

facendo seguito alla circolare n. 160-2014 in tema di adempimenti antiriciclaggio, la Commissione studi del nostro Ordine, ha elaborato il proprio parere circa l'obbligatorietà di trasmettere, da parte degli Studi associati, il proprio indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate.

I provvedimenti che sono stati esaminati a tal fine, sono: il documento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza n. 2014/105953 e la successiva Risoluzione Agenzia Entrate n. 88/E - 2014.

 

In particolare il primo documento,  al p. 1.2, contempla tra i destinatari delle richieste via PEC,   di conoscenza dell' "identità dei titolari effettivi" di specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate,  anche i professionisti di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 231 -2007.

 

Tra quest'ultimi, al comma 1 - lett. a), figurano anche i soggetti iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, i cui indirizzi di posta elettronica certificata sono però reperibili consultando l'elenco pubblico INI - PEC.

 

Sulla base di questa circostanza, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 88/E - 2014, ha escluso che gli indirizzi PEC già presenti in tale elenco, dovessero essere comunicati nuovamente.

 

A proposito però degli Studi associati, si rammenta che l'allora Ufficio Italiano Cambi (oggi UIF) in tema di antiriciclaggio, si espresse nel senso che i professionisti che svolgono l'attività in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata.

 

Senonchè i nostri Iscritti non ricomprendono gli Studi associati, ed inoltre le specifiche tecniche che deve usare l'Ordine per trasmettere i dati utili ai fini dell'inserimento nell'elenco INI - PEC, contemplano solo campi riferentesi a persone fisiche

.

Ancora il nostro CNDCEC correttamente, ha implicitamente motivato l'esclusione dell'invio dell'indirizzi PEC da parte degli Studi associati, in quanto l'obbligo riguarda le persone fisiche.

 

Tuttavia, considerato che gli Studi associati possono risultare autonomamente intestatari della documentazione da detenere ai fini dell'antiriciclaggio, ma che l'Ordine non può trasmetterne i dati ai fini dell'inserimento nell'elenco pubblico INI - PEC, si ritiene che essi  possano opportunamente trasmettere, entro fine ottobre, il proprio indirizzo PEC, anche al fine di agevolare per via telematica, l'individuazione del professionista che dovrà fornire i dati del titolare effettivo.

I miei più cari saluti

                                                                                 

Giuseppina Spanò

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93

Nota: Ai sensi dell’art. 6, comma2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale