17 Aprile 2015

CIRCOLARE N.28 - nota Gruppo di Studio Revisione Legale

Palermo 17 aprile 2015   

Prot.n.1431/15

Circolare n.28/15

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE

LORO SEDI

 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,

come certamente a Vostra conoscenza, è stata pubblicata, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato http://www.revisionelegale.mef.gov.it/, la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23.12.2014, con la quale sono stati adottati i principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia (che contiene le regole per istituire e mantenere un sistema di controllo obbligatorio che garantisca la qualità del lavoro di revisione), la cui decorrenza è il 1° gennaio 2015 (si veda la G.U. n.21 del 27 gennaio 2015).

Nello specifico, il controllo della qualità è un controllo periodico sui soggetti che svolgono attività di revisione legale, effettuato da un organismo esterno, che si basa sulla verifica degli atti e procedure di revisione adottate ed applicate. In particolare si fonda:

  • sulla verifica delle procedure di revisione applicate,
  • sulla valutazione della loro conformità ai principi di revisione,
  • sui requisiti di indipendenza del revisore,
  • sulla quantità e qualità dei collaboratori impiegati,
  • sulla congruità dei corrispettivi richiesti,
  • sulla verifica del sistema interno di controllo della qualità stessa nelle società di revisione ed altro.

Prima del D.Lgs. n. 39/2010 (che recepisce la direttiva n. 43/2006 CE) il controllo della qualità era svolto dalla Consob con cadenza triennale nei confronti delle società di revisione iscritte nell’Albo Speciale dalla stessa tenuto; ora, invece, tale controllo è stato esteso a tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali, siano essi persone fisiche o società, anche se con alcune differenziazioni.

Più in dettaglio, per gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su Enti di Interesse Pubblico il controllo della qualità viene effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze almeno ogni 6 anni, mentre per gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su Enti di Interesse Pubblico, il controllo è condotto dalla Consob e con cadenza almeno ogni 3 anni.

Il nostro Gruppo di Studio esprime l’auspicio che il Legislatore, anche su eventuale sollecito del CNDCEC, possa indicare delle eccezioni e/o semplificazioni per i revisori individuali anche all’interno del collegio sindacale specificando esplicitamente i punti non applicabili e/o parzialmente applicabili nelle varie fattispecie. È naturale che il revisore legale che opera singolarmente in società non quotate e nelle PMI si trovi in difficoltà di fronte alla normativa entrata in vigore (per esempio in termini di impiego di tempo e di personale), difficoltà dovuta anche alla mancanza di indicazioni operative e punti di riferimento.

Considerato che allo stato attuale non sono ancora ben definite le regole sulla base delle quali verrà giudicata l’adeguatezza del lavoro eseguito dal revisore, auspichiamo che i 6 e/o 3 anni per il controllo esterno di qualità periodico possano decorrere dall’emanazione dei futuri regolamenti e non dall’introduzione del D. Lgs. n. 39/2010.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Gruppo di Studio “Revisione Legale”

Fabio Uccello

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93

Nota: Ai sensi dell’art. 6, comma2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale