circolare n.50 Antiriciclaggio – Ipotesi di segnalazione delle operazioni sospette connesse ai reati Tributari – innalzamento dei limiti.

Data protocollo: 22 Dicembre 2015

Palermo 22 dicembre 2015  

Prot.n.4055/15

Circolare n.50/15

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE

LORO SEDI

 

 

Oggetto: Antiriciclaggio – Ipotesi di segnalazione delle operazioni sospette connesse ai reati

    Tributari – innalzamento dei limiti.

 

Care Colleghe e cari Colleghi,

lo scorso 22 ottobre sono entrate in vigore le modifiche, apportate dagli artt. 7 e 8 delD.Lgs. n. 158/2015 – Revisione del sistema sanzionatorio, relative alle soglie di punibilità dei reati tributari.

In particolare per gli omessi versamenti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter delD.Lgs. n.74/2000, rispettivamente ritenute dovute o certificate e IVA, la soglia di punibilità è stata innalzata da € 50.000  a:

  • € 150.000 per gli omessi versamenti delle ritenute certificate o dovute sulla base della dichiarazione mod. 770;
  • €  250.000 per l'IVA dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale .

 

Alla luce delle modifiche, la nuova formulazione dei due articoli è la seguente:

 

     Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

      1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

 

     Art. 10-ter Omesso versamento di IVA

  1. 1.     E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

 

Si ritiene opportuno segnalare che l’innalzamento della soglia di punibilità dell’IVA è, su istanza del Tribunale di Varese, al vaglio della Corte di Giustizia del Lussemburgo per valutarne la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.

        Senza volere in questa sede esprimersi sull'obbligatorietà della segnalazione di operazioni sospette nel caso di omessi versamenti d'imposta regolarmente dichiarati, preme sottolineare che gli adempimenti relativi a carico dei professionisti individuati dall’art. 12 comma 1 lett. a) del D.lgs 231/2007 (tra i quali gli Iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), dovranno essere posti in essere al superamento delle nuove soglie.

        Le omissioni ritenute come tali, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata (art. 57, comma 4,D.lgs. 231/2007).

        “Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”(art. 41, c.4 D. Lgs. 231/2007).

        Conclusivamente, si può ritenere che le segnalazioni debbano essere effettuate subito dopo il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta per gli omessi versamenti delle ritenute, e subito dopo il termine per il versamento dell'acconto del periodo d'imposta successivo (attualmente il 27 dicembre) per l'IVA dovuta in base alla predetta dichiarazione annuale, termini oltre i quali l’omesso versamento diventa reato penale.

        Augurandoci che la presente nota Vi sia tornata utile, cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

 

 

La  Coordinatrice della Commissione studi                                        Il Presidente

              Giuseppina Spanò                                                               Fabrizio Escheri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93

Nota: Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale