CIRCOLARE N.6/17 SANZIONI PENALI INPS

Data protocollo: 22 Febbraio 2017

Palermo, 22 febbraio 2017

 Prot.n.1043/17

Circolare n. 6/17

  

A TUTTI GLI ISCRITTI NELL’ALBO E NELL’ELENCO SPECIALE

LORO SEDI

Oggetto: Depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Care colleghe, cari colleghi,

A seguito dell’incontro avvenuto il 12 gennaio scorso presso la sede provinciale Inps di Palermo, vi informiamo che l’istituto ci ha comunicato di aver avviato un attività straordinaria volta a riesaminare le omissioni contributive relative alle annualità 2010 e successive, oggetto di restituzione degli atti da parte dell’A.G.

Trattasi di una mole di circa 180.000 omissioni mensili (per l’intera direzione provinciale di Palermo e per tutte le gestioni interessate) che daranno luogo a diffide annuali distinte per ciascun anno di riferimento e comprensive di tutte le gestioni interessate

Si prevede pertanto nei prossimi mesi e per tutto l’anno appena iniziato un notevole impegno gestionale da parte delle strutture I.N.P.S. per l’invio e la gestione di un ingente numero di diffide relative ad anni trascorsi.

Si forniscono di seguito alcune informazioni essenziali in merito alla parziale depenalizzazione del reato in oggetto.

 

1. Il d. lgs. 15/1/2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha modificato la

fattispecie di reato prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, conv. in l. 11/11/1983, che puniva, senza limiti di valore, l’omesso versamento delle ritenute

previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. La nuova formulazione prevede oggi che:

• l’omesso versamento di un importo superiore € 10.000 annui mantiene rilevanza penale e continua a essere punito con la reclusione fino a 3 anni

e con la multa fino a € 1.032;

• l’omesso versamento di un importo non superiore a € 10.000 annui costituisce illecito amministrativo ed è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

 

La normativa in oggetto riguarda le aziende con dipendenti, i committenti della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995 e i datori di lavoro agricoli.

 

2. In seguito alla depenalizzazione delle fattispecie di importo non superiore a € 10.000, tutti i procedimenti penali in corso in qualsiasi stato e grado e non ancora definiti con sentenza o decreto irrevocabili, relativi a fatti (inferiori alla soglia) commessi prima della data di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, sono stati interrotti o definiti con sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Gli atti relativi a tali procedimenti sono stati trasmessi alla sede I.N.P.S. territorialmente competente (autorità amministrativa competente ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. cit.) per i successivi adempimenti.

 

3. Successivamente alla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, l’I.N.P.S. provvede a riesaminare le omissioni unificandole su base annuale, allo scopo di verificare il superamento o meno della soglia di € 10.000.

 Le disposizioni operative impartite in materia alle sedi dalla Direzione centrale sono contenute nella circolare INPS n. 121 del 5/7/2016 (che si allega).

 

Per verificare il superamento della soglia, si terrà conto delle scadenze legali di versamento: pertanto, saranno considerati all’interno dell’annualità le omissioni a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente (scadenza 16 gennaio) fino a quelle del mese di novembre dell’anno considerato (scadenza 16 dicembre).

 

4. In caso di superamento della soglia, la sede I.N.P.S. provvederà, come già in precedenza, a notificare l’accertamento della violazione al datore di lavoro (o al rappresentante legale della società), assegnandogli il termine di tre mesi per la regolarizzazione mediante versamento delle ritenute (c.d. diffida). Decorsi i tre mesi, come prevede la legge, si darà comunque corso alla denuncia del reato all’A.G. anche in caso di non punibilità per intervenuta regolarizzazione.

 

5. In caso di non superamento della soglia, la sede I.N.P.S. provvederà a notificare allo stesso soggetto l’accertamento dell’illecito amministrativo. Nel contesto del medesimo atto, il destinatario sarà sia invitato ad effettuare il versamento delle ritenute entro tre mesi (che costituisce causa di non assoggettabilità a sanzione),sia avvertito che – in assenza di regolarizzazione nel termine di tre mesi – potrà estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento, entro i successivi 60

giorni, dell’importo in misura ridotta pari a € 16.666, ossia un terzo del massimo della sanzione prevista (€ 50.000).

Pubblicato nel sito dell’Ordine, a titolo esemplificativo, un modello di atto di accertamento con contestuale comunicazione della sanzione in misura ridotta.

 

6. Il procedimento sanzionatorio nel caso di illecito amministrativo è regolato dalle norme contenute nella legge 24/11/1981, n. 689. Ai sensi dell’art. 18 della l. cit., l’interessato potrà far pervenire alla sede INPS, entro 30 giorni dalla ricezione della

contestazione, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione personale.

 

7. In assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta nei termini assegnati,

con successiva ordinanza-ingiunzione sarà irrogata dall’I.N.P.S. la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dalla legge, che verrà determinata

tenendo conto dei criteri dettati dall’art. 11 della l. n. 689/1981. È da considerare che in concreto la sanzione irrogata non potrà che essere superiore a quella determinata in misura ridotta.

 

 

Dott. Francesco Sutera                             Dott. Ermelindo Provenzani

Coordinatore Gruppo di Studio                        Consigliere Delegato area lavoro         

Diritto del Lavoro e Previdenziale