Circolari
CIRCOLARE N.16 - novità in tema di Antiriciclaggio
Data protocollo: 3 Luglio 2017
Palermo 3 luglio 2017
Prot.n.2886/17
Circolare n.16/17
A tutti gli Iscritti nell’Albo
LORO SEDI
Care Colleghe e cari Colleghi,
come probabilmente già saprete è stato emanato il D.Lgs. n. 90 del 25.5.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.6.2017 n. 140.
Trattasi del recepimento della IV Direttiva europea in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Le novità sono tante e saranno trattate in appositi incontri che sono già in cantiere ma alcune disposizioni entreranno in vigore già il 4 luglio 2017 e di queste vorremmo darvene pronta notizia.
Precisamente si tratta:
- della nuova configurazione della PEP ( persona politicamente esposta ) la quale contemplerà le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche , nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami . L'elencazione è contenuta nell'art. 1 c. 2 lett. dd) del D. Lgs. 231-2007 e la ricorrenza della circostanza dovrà essere dichiarata dal cliente.
- della diminuzione da € 15.000 a € 10.000 del limite di valore delle operazioni che è possibile svolgere per contanti con i turisti .
- delle prestazioni professionali che dovranno essere sottoposte all'adeguata verifica della clientela che perdono il limite di € 15.000 . Pertanto, esclusa la redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali o lo svolgimento degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, tutte le altre rileveranno anche se di valore minimo .
- del registro della clientela che è stato abolito. Nell'articolo 69 del nuovo testo del D. Lgs. 231-2007 dedicato alla “ successione delle leggi nel tempo " è previsto che nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della norma non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applicherà la legge vigente all'epoca della commessa violazione se più favorevole. Resta l'obbligo della tenuta e conservazione del fascicolo.
- della figura dell'esecutore, definito come il soggetto delegato o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza, che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Pertanto, l'AVC dovrà essere eseguita nei confronti del cliente, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore.
- dello stop all'emissione di libretti bancari o postali al portatore ; quelli in circolazione dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018.
- delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono state riviste anche con il richiamo agli artt. 8 e 8-bis della L. n.689/1981 a proposito del cumulo giuridico.
- della segnalazione di operazione sospetta in quanto viene inserito un articolo che detta disposizioni a particolare tutela del soggetto segnalante.
Infine, nessuna novità è intervenuta per quanto riguarda i limiti alle transazioni per contanti.
Augurandoci che la superiore nota Vi torni utile, Vi ricordiamo che il comitato antiriciclaggio è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, all'indirizzo mail info@odcecpa.it.
Un caro saluto
La Coordinatrice del Comitato antiriciclaggio Il Presidente
Giuseppina Spanò Fabrizio Escheri
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93
Nota: Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale