CIRCOLARE N.16 - novità in tema di Antiriciclaggio

Data protocollo: 3 Luglio 2017

Palermo 3 luglio 2017

 

Prot.n.2886/17

Circolare n.16/17

 

A tutti gli Iscritti nell’Albo

LORO SEDI

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi,

come probabilmente già saprete è stato emanato il D.Lgs. n. 90 del 25.5.2017,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.6.2017 n. 140.

Trattasi del recepimento della IV Direttiva europea in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le novità sono tante e saranno trattate in appositi incontri che sono già in cantiere ma alcune disposizioni entreranno in vigore già il 4 luglio 2017 e di queste vorremmo darvene pronta notizia.

Precisamente si tratta:

- della nuova configurazione della PEP  ( persona politicamente esposta ) la quale  contemplerà   le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche , nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami . L'elencazione è contenuta nell'art. 1 c. 2 lett. dd) del D. Lgs. 231-2007 e la ricorrenza  della circostanza  dovrà essere dichiarata dal cliente.    

- della diminuzione da € 15.000 a € 10.000  del limite di valore delle operazioni che è possibile svolgere per contanti  con i turisti .

- delle prestazioni professionali che dovranno essere sottoposte all'adeguata verifica della clientela che perdono il limite di € 15.000 . Pertanto, esclusa la redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali o lo svolgimento degli adempimenti in materia di amministrazione del personale,  tutte le altre rileveranno anche se di valore minimo .

-  del registro della clientela che è stato abolito. Nell'articolo 69 del nuovo testo del D. Lgs. 231-2007 dedicato alla “ successione delle leggi nel tempo " è previsto che  nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della norma non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa,  si applicherà la legge vigente all'epoca della commessa violazione se più favorevole. Resta l'obbligo della tenuta e conservazione del  fascicolo.

-  della figura dell'esecutore,  definito come il soggetto delegato o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza, che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Pertanto,  l'AVC dovrà essere eseguita nei confronti del cliente, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore.                                                         

- dello stop all'emissione di libretti bancari o postali al portatore ;  quelli in circolazione dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018.                                                                                         

- delle sanzioni amministrative pecuniarie che  sono state riviste anche con  il richiamo agli artt. 8 e 8-bis della L. n.689/1981 a proposito del cumulo giuridico.

- della segnalazione di operazione sospetta in quanto viene inserito un articolo che detta disposizioni  a particolare  tutela del soggetto segnalante.                                                                                 

 

Infine,  nessuna novità è intervenuta per quanto riguarda i limiti alle transazioni per contanti.

 

Augurandoci che la superiore nota Vi torni utile, Vi ricordiamo che il comitato antiriciclaggio  è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, all'indirizzo mail info@odcecpa.it.

 

Un caro saluto

 

La Coordinatrice del Comitato antiriciclaggio                                 Il Presidente

           Giuseppina Spanò                                                               Fabrizio Escheri  

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93

Nota: Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale